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Decreto trasferimento farmacia

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Il decreto di trasferimento di una farmacia regolamenta le situazioni particolari in cui si viene a creare la necessità di:

  • spostare il locale della farmacia;
  • trasferire la titolarità.

Ciò significa che quando si parla del decreto di trasferimento di una farmacia, occorre stabilire l’ambito di applicazione del medesimo.

Nel caso in cui si renda necessario trasferire la farmacia da un locale all’altro, le normative si differenziano in maniera a volte anche piuttosto sostanziale tra Asl e tra comuni diversi. Vi è poi un’attenzione particolare, con applicazioni mirate, qualora la farmacia si trovi in:

  • centri urbani
  • zone rurali.

Sostanzialmente, infatti, la discrezionalità di come applicare il decreto viene lasciata alle decisioni delle amministrazionilocali.

Per quel che riguarda il decreto che regolamenta il trasferimento della titolarità dell’esercizio ci si rifà alle limitazioni imposte dall’articolo 12 della Legge 475/1968.

In esso si trovano tutte le accezioni in cui può essere ceduta la titolarità, con particolare riferimento alle quote individuali o a quelle sociali, alle persone fisiche o alle società.

Normativa

Esaminiamo ora nel particolare la normativa che regolamenta la procedura per il trasferimento di una sede farmaceutica.

In prima analisi occorre stabilire se il trasferimento è:

  • interno alla sede di pertinenza;
  • al di fuori della pianta organica.

L’articolo 11 d.L. numero 1/2012, chiamato anche decreto CresciItalia, contiene la normativa che attribuisce ai Comuni la pianificazione territoriale della distribuzione delle farmacie.

Spetta dunque all’Amministrazione Comunale autorizzare il trasferimento delle farmacie.

All’interno di una zona segnata dalla piantaorganica, però, l’amministrazione ha solo il potere di verificare se esistano le condizioni imposte dalla normativa per quel che riguarda:

  • idoneità dei locali;
  • limite delle distanze.

In particolare, per il secondo punto, la normativa prevede che le farmacie non vengano ubicate mai a una distanza inferiore ai 200 metri una dall’altra.

Inoltre, il locale adibito alla collocazione di una farmacia deve soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. Qualora, invece, il trasferimento della farmacia avvengaal di fuori della zona pertinente assegnata, il Comune deve provvedere a una revisione della pianta organica. Questo serve ad assicurare una capillare distribuzione dei servizi farmaceutici in modo da assicurare alla popolazione la possibilità di usufruirne agevolmente. La normativa prevede che ci sia una farmacia ogni 3300 abitanti. Inoltre, è fatto obbligo al Comune di revisionare ogni due anni la pianta organica.

L’articolo 5 comma 2 della legge numero 362/1991 ha previsto anche la possibilità, con un’apposita normativa, di trasferire una farmacia da un Comune in cui vi sia un eccesso di sedi a una zona di nuovo insediamento abitativo.

Per quanto riguarda, invece, il trasferimento di titolarità la normativa impone che siano trascorsi almeno tre anni dal rilascio dell’autorizzazione. Questa istanza viene applicata a:

  • titolari individuali;
  • società.

Tale comma, invece, non può essere esteso al trasferimento di quote sociali. Per esse, infatti, non è prevista alcuna autorizzazione.

Se il trasferimento avviene fra due persone fisiche la normativa stabilisce che l’acquirente deve:

  • essere un farmacista iscritto all’ordine;
  • avere conseguito l’idoneità;
  • avere due anni di pratica professionale certificata.

Se il trasferimento avviene per mortis causa, la normativa prevede che l’erede abbia sei mesi di tempo per conseguire l’idoneità oppure per trasferire la titolarità a persona avente i requisiti necessari.

Come funziona

Vediamo ora come funziona in pratica il trasferimento della farmacia. Andiamo, quindi, a stabilire quali procedimenti, quali e quanti passaggi amministrativi si devono fare quando si vuole trasferire:

  • la sede della farmacia;
  • la titolarità dell’attività farmaceutica.

‘articolo 1 della Legge 362/1991 impone a chi vuole intraprendere il trasferimento della propria attività farmaceutica di dare comunicazione scritta alle Autorità Sanitarie che hanno la competenza sulla zona dove esiste la farmacia.

Questa domanda deve avere in allegato tutta una documentazione, che, però, spesso risulta differente tra Comune e Comune. Infarm consiglia, quindi, prima di intraprendere l’iter necessario all’avvio della pratica, di accertarsi di quali sono le prescrizioni tecniche richieste dall’Amministrazione Comunale in cui è ubicata la vostra farmacia.

A questo punto, una volta assolti tutti gli oneri necessari, la domanda viene pubblicata per almeno 15giorni presso l’albo di Aziende Sanitarie e Comuni.

Ottenuta l’autorizzazione è necessario darne comunicazione a:

  • Ufficio delle Entrate;
  • Registro delle Imprese;
  • Ufficio Licenze del Comune.

Andiamo ad analizzare ora nel dettaglio come funziona, invece, il trasferimento della titolarità.

L’articolo 12 della legge 475/1968 stabilisce che la titolarità di una farmacia possa essere acquisita anche per trasferimento.

Il trasferimento della titolarità della farmacia è consentito solo trascorsi tre anni dal conseguimento del medesimo e può essere fatto solo nei confronti di un farmacista iscritto all’albo e che abbia tutti i requisiti per le idoneità all’espletamento delle funzioni del farmacista.

L’articolo 12 individua, più precisamente, le seguenti condizioni necessarie al trasferimento di titolarità e i criteri da rispettare nel rapporto tra venditore e acquirente:

  • al farmacista è consentito comprare un’altra farmacia senza superare un concorso qualora abbia trasferito la propria farmacia una volta soltanto nella vita ed entro due anni dal trasferimento medesimo;
  • si può acquistare una nuova farmacia solo se il farmacista acquirente ha svolto almeno sei mesi di attività professionale certificata dalle Autorità Sanitarie competenti nell’anno precedente all’acquisto;
  • chi acquista la titolarità farmacia deve essere obbligatoriamente iscritto all’Albo;
  • la persona a cui viene conferita la farmacia deve avere l’idoneità e due anni di pratica professionale;
  • gli eredi di un titolare di farmacia deceduto sono autorizzati a trasferire l’esercizio solo verso un farmacista iscritto all’Albo.

Per quanto riguarda gli eredi di un titolare di farmacia, va specificato che costoro possono rimanere soci, anche senza avere i requisiti indicati dal decreto, se la conduzione della farmacia è riferita a una società.

Queste restrizioni non vengono applicate quando si parla di trasferimento di quote societarie.

La normativa è stata introdotta dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con una propria nota al protocollo numero 11361-P-23/03/2009 di GFDM.

A questo proposito va ricordato, infatti, che a norma del decreto Legge 362/1991, articolo 8, la titolarità può essere trasferita anche a società di persone o a società cooperative a responsabilità limitata.

In ultima analisi è necessario considerare che il comma 4-quater del decreto legge 192/2014 ha reso un po’ meno restrittive le normative che riguardano il trasferimento di titolarità, permettendo, in casi specifici e valutati all’occasione, di avvantaggiarsi di alcune proroghe riguardanti il possesso di idoneità e la pratica professionale biennale.

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